ACCEDI
Sabato, 22 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

EDITORIALE

La spada di Damocle di una responsabilità solidale e illimitata

/ Enrico ZANETTI

Mercoledì, 7 aprile 2010

x
STAMPA

Quando si affronta il tema delle nuove regole in materia di revisione legale dei conti ci si sofferma, giustamente, sui molti profili di novità introdotti dal decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie che disciplinano la materia.
Nel concentrarci su quello che c’è nel decreto, non bisogna però correre il rischio di dimenticarci di quello che, purtroppo, non c’è.
Quello che non c’è è la riformulazione della disciplina della responsabilità patrimoniale del revisore.

L’art. 15 del DLgs 39/2010 conferma infatti la responsabilità solidale tra revisori e amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento dei propri doveri.
In questo modo, del tutto inopinatamente, si continuerà ad avere liberi professionisti aggrediti dal punto di vista patrimoniale anche per mancanze riconducibili ai soli amministratori.
E, ogni qual volta questi ultimi risultassero privi di una adeguata consistenza patrimoniale, di assai magra consolazione diverrebbe l’ulteriore previsione del medesimo art. 15, in base alla quale nei rapporti interni tra coobbligati solidali ciascuno è responsabile nel limite del proprio contributo effettivo al danno cagionato.
Anzi, diciamo pure che in questi casi, per il revisore, al danno personale si aggiungerebbe la beffa.

Una beffa tremendamente amara, se si considera che la scelta del legislatore italiano è stata quella non soltanto di confermare la natura solidale della responsabilità tra revisori e amministratori, ma anche quella di continuare a non prevedere limiti quantitativi alla responsabilità dei revisori.
Eppure in altri Paesi esistono precise limitazioni quantitative alla responsabilità patrimoniale dei revisori, parametrate al compenso percepito per l’attività di revisione, oppure ad altri elementi che siano dotati da quel minimo di oggettività indispensabile per quantificare il rischio.

La scelta del legislatore italiano, di mantenere la responsabilità patrimoniale dei revisori quantitativamente illimitata e solidale con gli amministratori, appare tanto più penalizzante se si considera che l’Europa stessa aveva formulato inviti agli Stati membri affinché recepissero nelle legislazioni nazionali delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale dei revisori, quanto meno sul fronte della loro solidarietà con gli amministratori.

Prendiamo atto che il nostro Paese, generalmente assai più incline ad introdurre di sua propria iniziativa provvedimenti condonatori o comunque idonei ad attenuare le responsabilità (anche penali) di chi viola la legge, si irrigidisce invece, anche al di là del ragionevole (fino ad ignorare espliciti indirizzi che provengono a livello comunitario), soltanto nei confronti di chi svolge attività di revisione legale dei conti.
Se a questo aspetto si assommano le novità introdotte dal DLgs 39/2010, è indubbio che svolgere il ruolo di revisore e al contempo di sindaco, in quei contesti societari ove le funzioni di controllo sulla legalità dell’amministrazione e di revisione legale dei conti possono assommarsi in capo al collegio sindacale, significa esporsi a responsabilità che si mantengono ampissime, a fronte di doveri che si moltiplicano.

Molti osservatori e autorevoli giornalisti economici hanno fatto notare come questa circostanza potrebbe determinare una vera e propria fuga dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dai collegi sindacali delle PMI.
In realtà, nel breve termine, l’ipotesi di “fuga” appare più suggestiva che probabile.
Resta vero però che, se un regime di responsabilità patrimoniale penalizzante, irragionevole e inaccettabile continuerà a rendere sempre meno sostenibili i rischi personali connessi al ruolo di sindaco-revisore, è concreto il rischio che, nel tempo, si verifichi una selezione all’incontrario, ossia una selezione per la quale i professionisti più bravi e con maggiori opportunità sul mercato sceglieranno di dedicarsi ad altre funzioni della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

A meno che, a fronte di obblighi crescenti e responsabilità costanti, si agisca in modo deciso almeno sui compensi spettanti a chi, laddove alla sua funzione di sindaco assommi anche quella di revisore, ha il sacrosanto diritto di essere pagato tanto per l’una, quanto per l’altra funzione svolta.
Senza forfetizzazioni da supermercato del tipo “prendi due e paghi poco più di uno”.
Sul punto, sono graditi quanto prima chiarimenti da chi di dovere.

TORNA SU