Stop alle «decisioni a sopresa», contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio
L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’art. 101 del codice «novellato»
Nel caso in cui il giudice tributario intenda basare la decisione su di una questione rilevata d’ufficio, egli ha l’obbligo di instaurare il contraddittorio tra le parti.
Così, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 31 marzo 2010, conferma quanto sostenuto nella precedente circolare n. 12/2010, ritenendo applicabile il disposto di cui all’art. 101 del codice di procedura civile, così come modificato dalla L. 69/2009.
La norma recita testualmente: “Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni ...
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