«Bonus ricerca»: sì al diritto, no alla fruibilità
Secondo la Commissione tributaria provinciale di Pescara, il diniego al nulla osta sposta solo il momento dell’utilizzo del credito d’imposta
Tertium non datur. Così la Sezione IV della Commissione tributaria provinciale di Pescara, con la sentenza del 29 marzo 2010 n. 57, esprime il principio secondo cui non vi sono altre posizioni, sul diniego al “bonus ricerca”, oltre a quelle già esposte dalle altre due sezioni della commissione di Pescara.
Tanto premesso, la IV Sezione, appoggiando l’orientamento della I Sezione, riconosce la legittimità del diniego al nulla osta al credito d’imposta per la ricerca e sviluppo; tuttavia, posto che oggetto del diniego è soltanto il momento di fruizione dell’agevolazione, il diritto al credito d’imposta è riconosciuto.
Per comprendere l’importanza delle suddette decisioni, occorre riepilogare brevemente l’evoluzione della disciplina del bonus ...
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