Gli immobili rivalutati al test delle società di comodo
A quale valore si applica l’aliquota agevolata del 4% invece di quella ordinaria del 6%?
La determinazione dei ricavi minimi delle società che hanno proceduto a rivalutazioni degli immobili a destinazione abitativa non appare agevole sotto il profilo applicativo.
La norma di riferimento (art. 30, comma 1, lettera b) della L. 724/94) prevede, infatti, l’aliquota agevolata del 4%, in luogo di quella ordinaria del 6%, per gli “immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti”.
Posto che le ultime leggi speciali di rivalutazione hanno previsto il riconoscimento fiscale differito dei maggiori valori degli immobili iscritti in bilancio, le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno delineato per questa casistica un percorso “a gradini”.
Nella circolare n. 25 del 4 maggio 2007 è stato infatti specificato ...
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