Privilegio generale sui mobili anche per i crediti ICI
L’ultimo comma dell’art. 2752 c.c. va interpretato in modo estensivo, applicandosi anche in caso di mutamento della disciplina dei tributi locali
Il privilegio generale sui mobili del debitore di cui all’art. 2752 c.c., relativo ai crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni previsti dalla “legge per la finanza locale”, va riconosciuto anche per i crediti dei Comuni relativi all’imposta comunale sugli immobili (ICI).
È quanto deciso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11930 di ieri, 17 maggio 2010.
Secondo il Collegio, il legislatore, con l’istituzione del privilegio mobiliare di cui all’ultimo comma dell’art. 2752 c.c., avrebbe inteso riferirsi innanzitutto al RD 1175/31, costituente all’epoca la disciplina organica dei tributi locali. D’altro canto, però, l’espressione “legge per la finanza locale”, in luogo del richiamo diretto ...
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