Lo stesso ufficio può occuparsi di verifica fiscale e accertamento parziale IVA
Lo ha stabilito ieri la Cassazione, accogliendo il ricorso di una società in merito ad alcuni avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate
L’accertamento parziale dell’IVA, ai sensi dell’art. 54 co. 5 del DPR 633/72, può essere adottato sia su iniziativa propria dell’ufficio titolare del potere di accertamento totale sia su iniziativa di altro ufficio.
È questo il principio di diritto sancito nella sentenza n. 12557 emessa dalla Sezione V della Cassazione il 21 maggio 2010.
La controversia verteva sull’impugnazione di alcuni avvisi di rettifica parziale ai fini IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Unico di Caserta sulla base di un processo verbale di constatazione redatto, nel 2000, all’esito di una verifica fiscale disposta dall’Ufficio IVA della medesima città. Con il processo verbale si disconosceva alla società accertata il diritto alla detrazione dell’IVA
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