Aree rivalutate nel 2005, è necessaria l’edificazione entro il 31 dicembre 2010
In caso contrario, decadono gli effetti della rivalutazione, con conseguente imposizione ordinaria sui maggiori valori iscritti in bilancio
Nella pianificazione fiscale delle imprese immobiliari occorre prestare un’attenzione particolare ai terreni rivalutati ai sensi della L. 266/2005.
Come si ricorderà, infatti, l’art. 1, comma 473, della legge Finanziaria per il 2006 aveva permesso alle imprese di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate, anche se iscritte tra l’attivo circolante, subordinandone però gli effetti alla concreta edificazione entro i cinque anni successivi alla rivalutazione stessa.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, i nuovi valori iscritti nel bilancio 2005 sono riconosciuti alla condizione della costruzione del fabbricato entro il 31 dicembre 2010.
Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18 del 13 giugno ...
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