Limiti al riporto delle perdite fiscali «pregresse» nelle scissioni
Vigono le stesse condizioni applicate per le fusioni, tenendo conto dei necessari aggiustamenti interpretativi
Il riporto delle perdite fiscali maturate ante scissione, in capo alla scissa e alle eventuali beneficiarie preesistenti, è soggetto agli stessi limiti e alle condizioni che trovano applicazione nel caso di una fusione.
Il rinvio operato dal comma 10 dell’art. 173 del TUIR (in materia di scissioni) al comma 7 dell’art. 172 del TUIR (in materia di fusioni) necessita però di alcuni “aggiustamenti” di carattere interpretativo, in virtù delle evidenti differenze che intercorrono tra le due tipologie di operazione.
In primo luogo, nel caso delle scissioni, bisogna individuare chi è il soggetto potenzialmente legittimato a riportare in aventi le perdite fiscali pregresse maturate in capo alla scissa. A tale proposito, il criterio applicabile pare quello della proporzionalità ...
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