Fusione tra società cooperative, dubbi sulla nomina degli esperti
Nel caso di incorporante cooperativa per azioni, la nomina per la relazione sulla congruità del rapporto di cambio dovrebbe poter essere diretta
Dalla lettura del disposto dell’art. 2501-sexies emerge che, a livello di principio generale, la scelta dell’esperto (o degli esperti), cui deve essere affidata la stesura della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, costituisce una competenza propria dell’organo amministrativo di ciascuna società partecipante all’operazione.
Tale principio generale risulta espressamente derogato solo se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni.
In questa circostanza, infatti, ai sensi del comma 3 dell’art. 2501-sexies, gli esperti devono essere designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante o incorporante.
Un caso che merita di essere considerato, è quello delle società cooperative ...
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