L’obbligo di vigilanza dei sindaci si estende al contenuto della gestione
Una sentenza del Tribunale di Milano fornisce interessanti indicazioni sulle responsabilità del collegio sindacale
Una recente sentenza del Tribunale di Milano (3 febbraio 2010 n. 1385), fondandosi anche su precedenti pronunce di legittimità, fornisce interessanti indicazioni in ordine alle responsabilità del collegio sindacale in relazione ad una vicenda che si pone a cavallo dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario.
In primo luogo, i giudici milanesi ricordano come per concretare la responsabilità solidale dei sindaci per i comportamenti dannosi, commissivi od omissivi, degli amministratori, ex art. 2407 c.c., occorrano i seguenti elementi:
- un fatto presupposto ovvero che gli amministratori abbiano realizzato condotte illegittime e dannose per la società e/o i creditori;
- una condotta illegittima ovvero che i sindaci non abbiano vigilato ed agito in conformità agli obblighi connessi ...
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