Decadono anche le cartelle di pagamento sulle liquidazioni 2006
In caso di controllo formale, il termine è di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione
La cartella di pagamento, al pari degli avvisi di accertamento, deve essere notificata entro termini decadenziali, insuscettibili di interruzione o di sospensione.
Il disposto normativo di riferimento è l’art. 26 del DPR 602/73, applicabile alle imposte sui redditi, all’IVA e all’IRAP, secondo cui la cartella di pagamento va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
- secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo:
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica eseguita ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.
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