Amministratori senza deleghe e sindaci responsabili in base all’incarico
Anche sulla base degli elementi introdotti dal DLgs. 6/2003, le violazioni macroscopiche non possono sfuggire a un controllo minimamente diligente
La sentenza 11 novembre 2010 n. 22911 della Corte di Cassazione, come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Amministratori senza deleghe e sindaci responsabili per le sanzioni delle società” del 24 dicembre 2010), applica la disciplina anteriore alla riforma del diritto societario (DLgs. 6/2003). Appare, quindi, opportuna la formulazione di brevi considerazioni in ordine agli elementi di novità recati dal DLgs. 6/2003, sia con riguardo alla responsabilità degli amministratori privi di deleghe, che in relazione alla posizione dei sindaci.
Quanto al primo aspetto, si osserva, innanzitutto, come la diligenza richiesta agli amministratori non sia più quella del mandatario, ma quella richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze. L’inciso “se ...
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