Trust interposti, tassazione in capo al disponente
Con la circolare n. 61 di ieri, l’Agenzia delle Entrate amplia il concetto di interposizione
I trust “meramente interposti” non sono soggetti d’imposta. Ciò comporta che i redditi conseguiti dal trust saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza (interessi, utili, redditi diversi, redditi immobiliari, ecc.). I redditi prodotti all’estero dai trust non residenti in Italia sono tassati in capo ai beneficiari residenti come redditi di capitale nel momento in cui sono imputati ai beneficiari stessi.
Infine, i redditi attribuiti dai trust “trasparenti” residenti a beneficiari non residenti sono in ogni caso tassati in Italia come redditi di capitale.
Queste in sintesi le ulteriori precisazioni, in materia di fiscalità diretta dei trust, con le quali la
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