L’errore sulla competenza si «aggiusta» con l’adesione
La violazione sull’imputazione a periodo non fa venire mai meno la deduzione del costo
È ormai pacifico, sia in giurisprudenza che nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, che l’errore sull’imputazione a periodo di una componente reddituale non può comportare una duplicazione d’imposta. Quindi se, per ipotesi, un contribuente dichiara per errore un costo in un anno non di competenza, egli non perde il diritto alla deduzione del medesimo nell’esercizio corretto.
Trasportando ciò nel procedimento tributario, dalla data in cui viene confermata la pretesa relativa all’accertamento emanato sulla violazione della competenza fiscale (o a seguito di omessa impugnazione o di sentenza di rigetto definitiva o, ancora, dalla data di stipula dell’atto di adesione), il contribuente può, entro il termine biennale di cui all’art. 21 del DLgs.
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41