Imposte d’atto deducibili per competenza se capitalizzabili
La deduzione degli importi, capitalizzati come oneri accessori di diretta imputazione, segue tale principio in virtù della correlazione tra costi e ricavi
Le imposte di registro, ipotecarie e catastali (c.d. “imposte d’atto”) rientrano nel novero di quelle che sono deducibili dal reddito di impresa e dalla base imponibile IRES nel periodo di imposta in cui sono pagate.
Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 99 del TUIR stabilisce infatti il criterio di cassa per la deducibilità delle imposte diverse da quelle per le quali vige l’espressa indeducibilità o, come per l’IVA, può essere operata la rivalsa da parte del contribuente.
Cosa succede però se, dal punto di vista contabile, le imposte d’atto vengono capitalizzate sul costo di acquisto, ad esempio, dell’immobile o dell’azienda cui afferiscono?
In questi casi, è pacifico che la deduzione dei relativi importi, che, in qualità di oneri accessori ...
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