Pieni poteri di controllo per gli amministratori di srl senza deleghe
La mancanza di deleghe non cancella il diritto di partecipare alla gestione e quindi anche alla vigilanza sull’attività sociale
All’amministratore di srl, privo di deleghe, si deve consentire il libero accesso a tutti i locali aziendali e, quindi, la possibilità di controllo, consultazione e verifica dei dati e delle informazioni di cui dispongono gli altri amministratori.
È quanto stabilito dall’ordinanza 2 dicembre 2010 del Tribunale di Lecce.
L’art. 2475, comma 3, prima parte c.c. prevede che, nel caso in cui l’amministrazione di una srl sia affidata a più persone, queste costituiscano il Consiglio di amministrazione (salvo che non si opti per i sistemi di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva). Nel silenzio della normativa, si tende a riconoscere la possibilità che l’atto costitutivo consenta la creazione di un comitato esecutivo o l’istituzione di amministratori delegati. Il
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41