ACCEDI
Mercoledì, 19 febbraio 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Pieni poteri di controllo per gli amministratori di srl senza deleghe

La mancanza di deleghe non cancella il diritto di partecipare alla gestione e quindi anche alla vigilanza sull’attività sociale

/ Maurizio MEOLI

Lunedì, 21 febbraio 2011

x
STAMPA

All’amministratore di srl, privo di deleghe, si deve consentire il libero accesso a tutti i locali aziendali e, quindi, la possibilità di controllo, consultazione e verifica dei dati e delle informazioni di cui dispongono gli altri amministratori.
È quanto stabilito dall’ordinanza 2 dicembre 2010 del Tribunale di Lecce.

L’art. 2475, comma 3, prima parte c.c. prevede che, nel caso in cui l’amministrazione di una srl sia affidata a più persone, queste costituiscano il Consiglio di amministrazione (salvo che non si opti per i sistemi di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva). Nel silenzio della normativa, si tende a riconoscere la possibilità che l’atto costitutivo consenta la creazione di un comitato esecutivo o l’istituzione di amministratori delegati. Il

...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU