Per l’accertamento da studi non basta lo scostamento
Secondo la Cassazione, se il contribuente ne contesta i risultati, l’Ufficio deve fornire ulteriori elementi a supporto della pretesa impositiva
Non è legittimo l’atto impositivo fondato soltanto sulle risultanze dello studio di settore, puntualmente contestate dal contribuente e non ulteriormente supportate dall’Amministrazione finanziaria. È questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Cassazione, con la sentenza n. 3923 del 17 febbraio 2011.
Un commerciante al dettaglio di articoli di cartoleria e cancelleria riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio, sulla base dei risultati derivanti da Ge.RI.CO, rettificava i suoi ricavi, determinando un maggior reddito ed una maggiore IVA dovuta.
Il contribuente proponeva ricorso alla C.T. Prov., eccependo che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo strumento presuntivo era soltanto del 7% e, inoltre, che tale divergenza era giustificata
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