Compensazioni ammesse nel corso del fallimento
Lo ha precisato la circolare n. 13 dell’Agenzia, mentre rimangono dubbi rispetto alla procedura di concordato preventivo
La circolare n. 13/2011 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sull’attività di controllo che sarà svolta dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, con riferimento al divieto di compensazione – introdotto dall’art. 31, comma 1 del DL n. 78/2010 – in presenza di ruoli scaduti, per imposte erariali ed accessori (sanzioni, interessi, aggi, spese del procedimento di riscossione, ecc.), di importo superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il limite in parola, come chiarito dal predetto documento di prassi, deve essere inteso come un limite assoluto e dunque il contribuente non può effettuare alcuna compensazione nel caso in cui vanti crediti tributari di importo superiore a quello iscritto a ruolo, salvo che provveda, ...
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