Risparmio amministrato anche per il rimpatrio giuridico
La ris. 61 chiarisce che le società fiduciarie possono applicare l’imposta sostitutiva del 12,50% anche senza possedere l’intestazione formale del bene
Con la risoluzione n. 61 emanata ieri, 31 maggio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime del c.d. “risparmio amministrato” può essere applicato anche per le attività detenute dalle società fiduciarie a seguito dell’adesione allo scudo fiscale-ter attraverso il rimpatrio giuridico.
Il regime del “risparmio amministrato” disciplinato dall’art. 6, comma 1 del DLgs. 461/97 prevede la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate o di titoli (con esclusione delle plusvalenze su depositi in valuta) a condizione che i medesimi siano concessi in custodia o in amministrazione presso specifiche categorie di intermediari
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