Riflessi sulla contabilità di magazzino nelle fusioni
Se l’incorporata è obbligata alla tenuta delle scritture ausiliarie, tale obbligo si trasferisce «per successione» in capo all’incorporante
Dal punto di vista degli adempimenti fiscali, uno dei tanti possibili effetti collaterali di una fusione può essere quello di rendere obbligatoria la tenuta delle scritture ausiliari di magazzino da parte della società incorporante che, fino a quel momento, non risultava a ciò tenuta.
Ai sensi dell’art. 1 del DPR 695/96, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino:
- sorge a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva vengono contemporaneamente superate le seguenti soglie dimensionali: 5.164.569 euro di ricavi caratteristici, di cui all’art. 85 del TUIR; 1.032.914 euro di rimanenze, di cui agli artt. 92 (rimanenze di beni) e 93 (rimanenze di opere e servizi di durata ultra-annuale) del TUIR;
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