Rischio bancarotta per i finanziamenti ai soci senza garanzie
Concorrono nel reato l’amministratore della società finanziatrice in dissesto e il socio che riceve il prestito
Il finanziamento concesso dall’amministratore di una società in dissesto senza alcuna garanzia a un socio della stessa, esorbitando i limiti tracciati dall’oggetto sociale, può condurre entrambi, in caso di fallimento della società, a una condanna per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione.
È questo il principio desumibile dalla sentenza 9 giugno 2011 n. 23233 della Corte di Cassazione. Il socio di una srl, della quale era amministratore la moglie, riceveva da questa, con un atto palesemente estraneo all’oggetto sociale, un finanziamento di rilevante importo (successivamente mai rimborsato) in assenza di qualsiasi garanzia. La srl falliva e i due coniugi venivano condannati, sia in primo grado sia in appello, per bancarotta fraudolenta impropria per distrazione ...
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