Bonus e stock options, imposizione più ampia
La L. di conversione della manovra ha stabilito che l’addizionale si applica sull’intera eccedenza variabile, rispetto alla parte fissa della retribuzione
La L. n. 111/2011, che ha convertito il DL n. 98/2011 (c.d. “manovra correttiva”), ha introdotto un’importante novità al regime di imposizione aggiuntiva dei bonus e delle stock options percepiti dai dirigenti del settore finanziario, in misura eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione.
L’art. 23, comma 50-bis della manovra ha, infatti, inserito una nuova disposizione nell’art. 33 del DL n. 78/2010, il comma 2-bis, applicabile ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi – interessati dal superamento del predetto limite quantitativo – di banche ed altre imprese finanziarie, enti e società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nella assunzione o gestione di partecipazioni (circolare n. 4/2011, paragrafo 13.1), compresi ...
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