La cessione del ramo d’azienda non determina il passaggio del software
La circolazione del diritto di sfruttamento della licenza d’uso deve avvenire mediante atti cui partecipi il titolare della stessa
Con la sentenza 21 luglio 2011 n. 16041, la Corte di Cassazione ha precisato che il divieto di trasferimento della licenza d’uso, pattuito nell’ambito di un rapporto licenziatario, non può essere superato mediante la cessione di ramo d’azienda, stante la completa identificazione tra il contratto di licenza e il suo oggetto, rappresentato dalla concessione della licenza stessa.
Nel caso di specie, una società operante nel settore dell’informatica aveva concesso in licenza un proprio software, da adoperarsi nelle forniture del gas, imponendo al soggetto licenziatario alcune limitazioni all’uso; in particolare, il contratto di licenza stabiliva che l’utente non potesse, senza autorizzazione, trasferire ad alcuno i diritti di cui era licenziatario. ...
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