Congruità agli studi per due anni «contro» l’induttivo
In base al DL 138/2011, per evitare l’accertamento, la congruità deve risultare anche nel periodo d’imposta precedente l’anno oggetto di controllo
La manovra di Ferragosto interviene nuovamente sul testo normativo recante la disciplina applicativa degli studi di settore, prevedendo che gli accertamenti analitico-induttivi non siano esperibili dall’Amministrazione finanziaria non soltanto a condizione che i contribuenti risultino congrui e coerenti per l’anno oggetto di controllo e che in esito a quest’ultimo emergano attività non dichiarate pari o inferiori al 40% dei ricavi/compensi dichiarati (con un massimo di 50.000 euro), ma occorre altresì, ora, per evitare l’accertamento, che tali contribuenti siano risultati congrui con gli studi di settore in relazione al periodo d’imposta precedente.
Appena un mese fa, il legislatore era intervenuto, con l’art. 23, comma 28, lett. d) D.L. 98/2011, ...
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