Fallimento: privilegio anche per i crediti ICI
La Cassazione conferma l’orientamento delle Sezioni Unite, secondo cui il credito ICI ha natura privilegiata in base a un’interpretazione estensiva
Il privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall’art. 2752 c.c. deve essere riconosciuto anche per i crediti dei Comuni relativi all’ICI.
Lo ribadisce la Prima Sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17202 dell’11 agosto scorso.
Nella fattispecie, Equitalia ha presentato la domanda per essere ammessa al passivo di un fallimento in via privilegiata ai sensi dell’art. 2752 c.c. per dei crediti ICI, iscritti a ruolo, relativi a periodi d’imposta anteriori alla data di dichiarazione di fallimento.
La domanda è stata rigettata con decreto dal Tribunale; quest’ultimo, infatti, sosteneva che tale credito avesse natura chirografaria, in quanto nel testo del citato art. 2752 c.c. non viene espressamente prevista l’imposta comunale sugli
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