Bonus e stock options, rilevante solo l’eccedenza
L’addizionale si applica esclusivamente ai compensi variabili che superano la retribuzione fissa, e non più il triplo della stessa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 41 del 5 agosto 2011, ha fornito alcuni rilevanti chiarimenti in ordine all’applicazione di una novità normativa introdotta dalla manovra correttiva, riguardante il prelievo aggiuntivo sui bonus e sulle forme di incentivazione realizzate con azioni (c.d. stock options) di cui abbiano beneficiato i lavoratori del settore finanziario. L’art. 23, comma 50-bis, del DL n. 98/2011, come si ricorderà, ha inserito una nuova disposizione nell’art. 33 del DL n. 78/2010, il comma 2-bis, per effetto del quale la parte variabile che supera la retribuzione fissa – assunta al lordo di ritenute previdenziali e fiscali – è soggetta all’addizionale del 10%.
La norma richiama, ai fini applicativi, i soli compensi di cui al comma 1, letteralmente ...
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