Per l’associazione in partecipazione conta il rischio d’impresa
La Cassazione ha ribadito che, per distinguere tale contratto dal lavoro subordinato, non basta il «nomen iuris» utilizzato dalle parti
In tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato, occorre esaminare le modalità di attuazione dello schema negoziale, dovendosi verificare in concreto l’autenticità del rapporto di associazione che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell’associato al rischio d’impresa. Il “nomen iuris” utilizzato dalle parti è, invece, soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione per verificare la genuinità del rapporto. Lo ha ribadito la sezione lavoro della Cassazione nella sentenza n. 23167 di ieri, 8 novembre 2011.
L’associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549 ss. c.c., è il contratto ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41