Sindaco unico non «coordinato» col contesto del diritto societario
La mancanza di coordinamento rende le norme introdotte dalla Legge di stabilità 2012 in materia tecnicamente criticabili
Pubblichiamo l’intervento di Daniele Bernardi, Presidente Commissione controllo societario ODCEC di Milano, Professore a contratto all’Università di Milano Bicocca.
La modifica all’art. 2397 c.c., introdotta dall’art. 14, comma 14 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), prevede che nelle spa con ricavi o patrimonio netto inferiore a 1 milione lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico; l’art. 14, comma 13, inoltre, ha sostituito l’art. 2477 c.c., introducendo, nelle srl, il sindaco unico. Le norme non sono coordinate con il contesto del diritto societario e sono tecnicamente criticabili.
Per inquadrare i problemi sollevati e per una lettura coerente con il sistema dei controlli, occorrono alcune considerazioni che derivano dalla riforma del diritto societario del 2003: la riforma non ha individuato differenze di ordine dimensionale tra spa e srl; le srl, per la maggiore autonomia statutaria e la valorizzazione del ruolo dei soci, sono più adatte ad un sistema “chiuso” ed anche, ma astrattamente, a società di minori dimensioni; il sistema dei controlli non prevedeva differenze sostanziali tra il sistema tradizionale nelle spa e le srl, tanto che la disciplina della vigilanza e della revisione era la stessa, con la sola concentrazione nelle srl della vigilanza e controllo dei conti; in ambedue, le funzioni di vigilanza e controllo sono in chiave di tutela della società, dei soci e, senza differenze, dei terzi. Poiché i due parametri utilizzati sono alternativi, il solo mancato superamento di uno di essi permette alle spa di adottare l’organo monocratico se lo statuto sociale lo prevederà.
La norma è non solo una semplificazione dei controlli, almeno nelle società di dimensioni significative, ma è anche illogica: la locuzione “o”, prevedendo l’alternativa tra elementi quantitativi patrimoniali e economici, non distingue i casi in cui si è in presenza di un patrimonio inferiore alla soglia, ma ricavi molto rilevanti e prodotti spesso con numerosi dipendenti, o, viceversa, di un cospicuo patrimonio e ricavi, magari episodicamente, inferiori alla soglia.
È difficile pensare che il legislatore abbia voluto riservare a questi casi una forma di controllo “semplificato” reso da un organo monocratico. Se si voleva riservare una forma di controllo più semplice alle spa considerate meno importanti e quindi con un minore interesse di tutela sociale, i parametri andavano esplicitati diversamente. Si poteva, per esempio, utilizzare la locuzione “e” (ricavi e patrimonio inferiori al milione) in luogo di quella utilizzata “o”. Soluzione efficace. ma troppo limitativa.
Una seconda possibilità poteva essere quella di fare riferimento ai limiti di cui all’art. 2435-bis c.c.
Una terza soluzione, più attuale, poteva essere quella di riservare la vigilanza monocratica alle società definite “small undertaking” nella proposta di direttiva di rivisitazione delle direttive contabili dallo scorso 25 ottobre, cioè le imprese che non superano due dei tre limiti fissati: 5 milioni di attivo, 10 di ricavi e 50 dipendenti. Per questi tipi di società, ancorché nella proposta di direttiva allo stato non sia prevista, si sta consolidando l’ipotesi di consentire agli Stati membri di prevedere forme di controllo semplificate. Queste soluzioni avrebbero avuto il pregio di evitare le distorsioni segnalate, riservando la possibilità di scegliere un organo di controllo monocratico nelle sole spa di ridotte dimensioni.
La norma lascia aperte anche altre questioni rilevanti.
In assenza di altre indicazioni, è corretto ritenere che al sindaco unico delle spa, come a quello delle srl, si applichino tutte le disposizioni sul collegio sindacale. Al sindaco unico competeranno dunque i medesimi doveri, poteri e responsabilità attualmente attribuiti al collegio sindacale. La norma non ci dice, però, mancando di ogni coordinamento con il contesto, se dovrà essere nominato dall’assemblea degli azionisti un sindaco unico supplente.
Inoltre, non è chiaro chi eserciterà la revisione legale nelle spa che affideranno la funzione di controllo all’organo monocratico. La revisione legale, infatti, per il combinato disposto degli artt. 2403, comma 2 e 2409-bis c.c., non è, nelle spa, affidata di default al collegio sindacale (o sindaco unico). Ciò perché il nuovo art. 2397, comma 3 c.c. è rubricato “composizione del collegio sindacale” senza alcun altro rinvio o collegamento.
Poi, perché si potrebbe essere in presenza di una spa che, pur non superando uno dei limiti – che paiono riferiti al bilancio ordinario – potrebbe dover redigere il consolidato. Non è possibile ritenere riduttivamente che, poiché il sindaco unico dovrà essere un iscritto al Registro dei revisori, questi dovrà esercitare anche la revisione senza un preciso coordinamento con il codice civile.
Anche l’art. 14, comma 12 della L. n. 183/2011 è in contraddizione con la norma modificata. In primo luogo, perché letteralmente si fa riferimento alle “società di capitali” e al “collegio sindacale”, quindi non solo alle spa. In secondo luogo, perché nelle srl il collegio sindacale parrebbe sostituito dal sindaco unico. Si potrà dunque arrivare al controsenso di avere, nelle società di capitali di maggiori dimensioni, che non potranno nominare il sindaco unico, la possibilità di concentrare i ruoli della vigilanza ex DLgs. 231/2001, mentre, nelle società di capitali con un organo monocratico – di minori dimensioni – questa possibilità è negata dalla lettera della norma. Sono questioni che vanno risolte dal legislatore con un intervento rapido e risolutivo, su una norma non coordinata che apre più problemi che soluzioni di semplificazione del sistema.
Con riferimento alle srl, si richiama l’attenzione su un aspetto, dirimente. Pur nella diversificazione dei modelli societari, è difficile sostenere con argomenti logici che le società connotate da medesimi assetti dimensionali, e dunque da un medesimo livello di rischi, non debbano dotarsi di sistemi legali di controllo in grado di garantire il medesimo livello di efficienza e di efficacia e quindi dello stesso grado di tutela, indipendentemente dalla forma societaria. Per queste ragioni, il legislatore del 2003 ha ritenuto che nelle srl con limiti dimensionali superiori ad una certa soglia fosse obbligatorio mantenere il collegio sindacale.
È poco logico, e apre pericolose strade di semplificazione dei controlli, differenziare le forme di controllo nei due tipi prevalenti di società di capitali italiane. Non è la forma giuridica che può determinare un diverso sistema dei controlli, monocratico, collegiale o sdoppiato nella attività di vigilanza e di audit, ma sono gli assetti e le dimensioni che determinano la necessità di avere le stesse forme di controllo legale soprattutto in società che godono del non trascurabile beneficio della limitazione di responsabilità. Pertanto, anche il nuovo articolo 2477 c.c. dovrà auspicabilmente essere oggetto di revisione legislativa nel senso indicato.
Infine, un’ultima questione di mancato coordinamento con la disciplina del collegio sindacale richiamata nel nuovo 2477 c.c.
L’art. 14, comma 9 prevede che, a partire dal 2012, le srl che non abbiano nominato il collegio sindacale possano redigere il proprio bilancio secondo uno schema semplificato. Il riferimento al “collegio sindacale” ingenera confusione e apre la strada a letture distorte, in contraddizione rispetto al nuovo art. 2477 c.c. che fa riferimento, letteralmente, al “sindaco” unico.
Una prima lettura considera la decorrenza della norma: dunque, le srl che non hanno nominato il collegio sindacale al dicembre 2011 potranno redigere il loro bilancio, a partire dal 1° gennaio 2012, secondo il nuovo schema semplificato.
L’altra lettura, invece, rileva la contraddizione tra il riferimento al “collegio sindacale” nell’art. 14, comma 9 ed il nuovo art. 2477 c.c., dove si menziona solo il “sindaco”, portando a conseguenze incoerenti: le srl che non hanno nominato il “collegio sindacale” potranno redigere il proprio bilancio secondo il nuovo schema semplificato, le srl con il “sindaco unico” non potranno redigere il proprio bilancio secondo il nuovo schema semplificato, in contraddizione con la ratio di semplificazione e riduzione di oneri a carico delle imprese sotto soglia.
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