L’appellante deve depositare e non spedire l’appello presso la C.T. Prov.
I giudici di Cassazione danno rilievo al tenore letterale dell’art. 53 del DLgs. 546/92, a quanto pare escludendo il servizio postale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23499 dello scorso 10 novembre, è tornata ad occuparsi delle conseguenze del ricorso in appello notificato mediante forme diverse da quella a mezzo di ufficiale giudiziario.
Come noto, l’art. 53 del DLgs. 546/92 stabilisce che, qualora il ricorso in appello sia notificato mediante metodi diversi da quello tramite ufficiale giudiziario (quindi, consegna diretta, servizio postale, messo autorizzato dagli uffici finanziari), l’appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell’appello stesso presso la segreteria della C.T. Prov. che ha emesso la sentenza appellata. Tale adempimento è funzionale ad evitare che le segreterie rilascino indebitamente i certificati di passaggio in giudicato delle sentenze.
Il disposto normativo ...
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