Via l’una tantum, sui capitali scudati imposte a regime
Sostituita con una serie di imposte, viene mantenuta per attività finanziarie rimpatriate con uno degli scudi e prelevate o dismesse al 6 dicembre 2011
Trasformare una possibile crisi in una concreta opportunità.
Questo deve aver pensato il legislatore, in sede di conversione del DL 201/2011, nel mettere mano all’imposta una tantum che l’originaria formulazione dell’art. 19 prevedeva con riferimento ai capitali “scudati”.
Un’imposta una tantum pari all’1,5% dei capitali rimpatriati o regolarizzati con i diversi scudi fiscali succedutisi negli anni 2000 che non soddisfaceva nessuno, vuoi perché giudicata troppo esigua da alcuni, vuoi perché considerata a priori suscettibile di censure di legittimità da altri.
Alla fine, questa imposta una tantum è stata messa da parte e sostituita con una complessa trama di imposte a regime che colpiscono, rispettivamente:
- le attività finanziarie “scudate” ...
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