La buona fede del depositario assolve funzione «sanante»
Se c’è buona fede, il gestore di un deposito diverso da quello doganale non è responsabile per il pagamento dell’IVA per le omissioni dei clienti
Con sentenza 21 dicembre 2011, procedimento C-499/10, la Corte di Giustizia ha stabilito che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale non è responsabile in solido per il pagamento dell’IVA per le omissioni dei suoi clienti, nel caso in cui sia in buona fede e non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.
Nel corso di una verifica territorialmente localizzata in Belgio, l’Amministrazione finanziaria aveva constatato che determinati prodotti petroliferi erano stati estratti dal deposito in assenza del necessario pagamento dell’imposta. Come noto, i prodotti consegnati nel deposito IVA sono sottoposti a regime sospensivo, diventando esigibile l’imposta soltanto quando i medesimi sono ritirati da tale deposito e non sono più assoggettati al regime
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