Bilancio consolidato, cause di esclusione da verificare
La sussistenza del controllo non comporta necessariamente la redazione del rendiconto di gruppo
L’art. 25 del DLgs. n. 127/1991 stabilisce che sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato le spa, sapa e srl che controllano un’altra impresa, nonché gli enti pubblici esercenti – in via esclusiva o prevalente – un’attività commerciale (art. 2201 c.c.), le società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una spa, sapa o srl: il medesimo adempimento è posto a carico delle società di persone, i cui partecipanti illimitatamente responsabili siano esclusivamente società di capitali.
L’obbligo in parola richiede, pertanto, la preliminare verifica del presupposto del controllo, sussistente nel caso in cui il socio disponga, alternativamente:
- della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa, oppure di ...
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