Consolidamento integrale per il bilancio di gruppo
Il criterio non è applicabile nei casi di controllo congiunto e partecipazioni escluse dal perimetro
L’insussistenza di una delle cause di esonero previste dall’art. 27 del DLgs. n. 127/1991 determina l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, da parte della spa, sapa e srl controllante un’altra impresa, ovvero degli enti pubblici “commerciali” (art. 2201 c.c.), delle società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
È, tuttavia, possibile escludere dal consolidamento alcune controllate, qualora risulti verificata una delle seguenti condizioni:
- la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini della veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico del gruppo, purché l’estromissione non contrasti con tali fini; ...
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