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Il neo-professionista «sfugge» al redditometro

Per la Provinciale di Bari, nella fase di avvio di una professione la bassa redditività non può essere sintomatica di un comportamento antieconomico

/ Alessandro BORGOGLIO

Mercoledì, 1 febbraio 2012

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È nullo l’avviso di accertamento fondato sul redditometro a carico di un professionista che ha iniziato da pochi anni l’attività professionale, giacché la bassa redditività è fisiologica nella prima fase di avvio di una nuova professione, non potendosi, quindi, considerare sintomatica di un comportamento antieconomico e di possibile evasione. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Bari, con la sentenza n. 123/12/11 del 25 luglio 2011.

La pronuncia riguarda un tipico caso di accertamento redditometrico ex art. 38, comma 4 e seguenti del DPR 600/1973, ante riforma, avvenuta ad opera dell’art. 22 del DL 78/2010. L’Amministrazione finanziaria, con l’atto impositivo, contestava ad una avvocatessa un maggior reddito sinteticamente accertabile per l’anno 2005 rispetto ...

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