Libri sociali: tassa forfetaria annuale entro il 16 marzo 2012
Sono tenute al versamento per la numerazione le società di capitali, eccezion fatta per le società cooperative e le mutue assicuratrici
Entro il 16 marzo 2012 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 del codice civile.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali ex art. 2421 del codice civile)
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