Rivalsa IVA solo dopo il pagamento dell’imposta
Con il DL 1/2012, solo in tal caso il contribuente può rivalersi dell’IVA relativa ad accertamenti o rettifiche nei confronti di cessionari/committenti
La Cassazione, con sentenza 2 marzo 2012 n. 3291, affronta il tema sempre attuale relativo al diritto di rivalsa della maggiore imposta pagata dal contribuente in conseguenza di accertamento o di rettifica della dichiarazione IVA annuale.
La pronuncia in commento trae origine da un avviso di accertamento redatto dall’Agenzia delle Entrate per il recupero di maggiore IVA in capo ad un contribuente che aveva rilevato in appalto la realizzazione di un edificio residenziale asseritamente non di lusso e, di conseguenza, fatturato le opere, così come richiesto dalla committente con specifica liberatoria, mediante errata applicazione dell’aliquota agevolata del 4%. Al contrario, l’Ufficio riteneva inderogabile l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria,
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