Difficile coordinamento tra «reclamo» e riscossione concentrata
Il nuovo istituto appare, al momento, conflittuale rispetto alle nuove modalità, proprie degli atti cosiddetti impoesattivi
La problematica sollevata ieri su Eutekne.info (si veda “Con il reclamo, si pone il problema del termine per il versamento spontaneo” del 15 marzo), circa il termine del versamento spontaneo per quanto concerne il “reclamo”, è solo una tra quelle che riguardano il nuovo istituto che, a nostro avviso, fatica a trovare il giusto “castone” tra gli strumenti deflativi e la normativa processualtributaria (si veda “Reclamo e mediazione per le liti «bagatellari»” del 2 luglio 2011).
La nuova modalità obbligatoria di trattazione degli atti recanti l’importo complessivo a titolo di maggiori imposte non superiore a 20.000 euro – obbligatorietà che deriva dal fatto che, nel caso in cui il contribuente non proceda al preventivo reclamo dell’atto, l’eventuale ricorso presentato è inammissibile – caratterizzerà, infatti, atti impositivi che sono corredati dalla pressoché immediata esecutività.
Ne deriva, quindi, che il procedimento relativo al reclamo dovrà essere raccordato con quello concernente le nuove modalità di riscossione concentrata, proprie degli atti cosiddetti impoesattivi. La prima perplessità deriva dalla circostanza che, non essendo stata esclusa normativamente la procedibilità in caso di accertamento con adesione eventualmente svolto in precedenza con l’Ufficio, l’obbligatoria produzione del reclamo appare destinata a dilatare i nuovi termini della riscossione frazionata, coincidenti con la data di presentazione del ricorso.
Infatti, a meno che non giungano modifiche normative volte ad una correzione di rotta rispetto a quanto appena descritto, la produzione del reclamo potrebbe essere teoricamente suscettibile di dilatare i tempi per il versamento del terzo delle maggiori imposte accertate, anche sino a 150 giorni, per gli avvisi di accertamento per i quali non è possibile presentare istanza di accertamento con adesione – come nei casi degli atti concernenti studi di settore e il nuovo accertamento sintetico, stante l’obbligatoria fase contraddittoria preventiva alla notifica dell’atto – oppure sino a 240 giorni – per i restanti avvisi di accertamento per i quali il contribuente è nella facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione – successivi all’avvenuta notifica e ferma restando l’eventuale stratificazione della sospensione feriale dei termini processuali.
Detto ciò, in ordine a tale antinomia rispetto alla nouvelle vague dell’accelerazione della riscossione (ma attendiamoci sorprese “interpretative”, sul punto), approfondiamo la questione circa il momento in cui deve avvenire il pagamento che, stando alla normativa vigente, è saldamente ancorato alla data di presentazione del ricorso.
Seppure da qualche parte sia stato fantasiosamente sostenuto che il contribuente obbligato al reclamo sarebbe pressoché automaticamente “moroso” – in uno Stato democratico una tesi del genere è irricevibile per il solo fatto che prefigurerebbe eserciti di contribuenti che, forzati al reclamo, diverrebbero ipso facto morosi se non addirittura “affidati” – il termine per il pagamento resta saldamente ancorato alla data di presentazione del ricorso e la via d’uscita dall’impasse, costituito dall’attesa obbligata del contribuente circa l’esito del reclamo (“silenzio-rifiuto” entro novanta giorni dalla sua presentazione ovvero “rifiuto-espresso” con apposito atto), non può che essere legislativa.
Non è, infatti, pensabile che il contribuente debba eseguire un adempimento temporalmente variabile, non certo per causa sua, lo stesso giorno in cui viene a conoscenza delle decisioni dell’Agenzia delle Entrate. A tal proposito, non vale nemmeno sostenere che l’adempimento debba essere eseguito comunque al novantesimo giorno dalla data di presentazione del reclamo, atteso che, laddove l’Ufficio decidesse per il suo accoglimento proprio allo spirare del termine previsto dal procedimento, il contribuente si condurrebbe in un pagamento indebito prima di venire a conoscenza delle decisioni assunte dall’ente impositore.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41