Il danno ai soci «rianima» le false comunicazioni sociali
Lo ha precisato la Cassazione, confermando la condanna per il tentativo di scalata a una nota banca
L’omessa contabilizzazione ed esposizione in bilancio di contratti derivati, rilevata in sede di ispezione, con conseguente sospensione dell’autorizzazione ad un’Offerta Pubblica di Acquisto e drastica perdita di valore delle azioni della società, configura una concatenazione causale suscettibile di rilevare ai fini della fattispecie di false comunicazioni sociali in danno dei soci di cui all’art. 2622 c.c.
A precisarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 17 aprile 2012 n. 14759, relativa al noto tentativo di scalata alla Banca Antoniana Popolare Veneta da parte della Banca Popolare di Lodi (oggi Banca Popolare Italiana).
In particolare, l’amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi, nel perseguire la strategia di sviluppo finalizzata all’acquisizione ...
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