Non è meramente potestativa la condizione relativa al pagamento del prezzo
Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza che subordina gli effetti traslativi al pagamento del prezzo va soggetta ad imposta fissa di registro
La sentenza che viene emessa in caso di inadempimento del contratto preliminare di compravendita immobiliare e che realizza “coattivamente” gli effetti del contratto definitivo (art. 2932 c.c.) va soggetta ad imposta di registro in misura fissa se è condizionata al pagamento del residuo prezzo da parte dell’acquirente. Solo al momento dell’effettivo realizzarsi del trasferimento sarà dovuta l’imposta proporzionale. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 6 giugno 2012 n. 9097.
Il caso che ha dato luogo al giudizio può essere così brevemente riassunto. In seguito alla stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare intercorso tra una srl (promittente venditore) e una cooperativa (promissario acquirente), e avente ...
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