Nodo dei terreni incolti e degli orticelli per l’IMU
La circolare sulla nuova imposta non ha affrontato il tema direttamente, ma esiste una corrente di pensiero favorevole all’imposizione
Sulla precisazione ministeriale secondo cui il presupposto impositivo dell’IMU è costituito dal possesso di “qualunque” immobile (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, paragrafo 2), si è diffusa l’opinione che la nuova ICI si applichi anche sui terreni, diversi dalle aree fabbricabili, incolti per cause non dipendenti dalla tecnica agraria e sugli “orticelli”.
Per la verità, è lo stesso autorevole interprete a chiosare che la nuova accezione di bene immobile comprenda anche il terreno incolto, facendo passare in secondo piano le definizioni di “fabbricato”, “area fabbricabile” e “terreno agricolo” di cui all’art. 2 del DLgs. n. 504/1992, utilizzate ai fini dell’ICI e richiamate espressamente dal comma 2 del novellato
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41