La perdita della riservatezza riduce il bollo speciale
Con la circolare 29, l’Agenzia delle Entrate spiega l’applicazione del criterio del pro rata temporis in caso di perdita del regime di segretazione
Con la circolare n. 29 del 5 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate commenta il regime delle imposte sulle attività scudate introdotto lo scorso dicembre dal decreto Monti. Vengono forniti i chiarimenti quindi:
- sull’imposta di bollo speciale annuale (pari all’1% per l’anno 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% dal 2014) che si applica sulle attività finanziarie rimpatriate e soggette al regime di segretazione;
- sull’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie che, dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dai rapporti segretati accesi a seguito dell’adesione allo scudo fiscale.
L’imposta di bollo speciale è dovuta per le sole attività finanziarie rimpatriate e che sono ...
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