Più difficile il recesso anticipato dal contratto a progetto
La riforma del lavoro stabilisce che il committente possa recedere solo per giusta causa o in caso di oggettiva inidoneità professionale
Come già rilevato sulle pagine di Eutekne.info, (si veda “«Spazio ridotto» per le collaborazioni a progetto” del 7 luglio), la L. 92/2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” – in vigore dal prossimo 18 luglio – modifica la disciplina del lavoro a progetto, di cui agli artt. 61 e seguenti del DLgs. 276/2003 (la c.d. riforma Biagi).
Accanto alle novità (nuova e più stringente definizione del progetto, eliminazione del concetto, più ampio e flessibile, di “programma di lavoro o fase di esso”, potenziamento delle presunzioni di subordinazione), finalizzate a contrastare un uso distorto di tale tipologia contrattuale da parte del committente, in funzione dissimulatoria di rapporti di lavoro subordinato, ...
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