Bancarotta fraudolenta con pene accessorie di incerta durata
Il rigore normativo – dieci anni – potrebbe essere attenuato in via interpretativa, ma sul punto si registra un contrasto nella giurisprudenza di legittimità
Ai sensi dell’art. 216 comma 4 del RD 267/42, salve le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta comporta, in capo all’imprenditore, “per la durata di dieci anni”, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. Analogamente, l’art. 217 comma 3 del RD 267/42 sancisce che, sempre fatte salve le altre pene accessorie previste dal codice penale, la condanna per bancarotta semplice comporta l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a due anni”.
Rispetto ...
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