Regolarizzazione «complessa» per i modelli INTRASTAT
Niente sanzioni se ci si ravvede in caso di errata/inesatta compilazione del modello, mentre il ravvedimento conviene se l’invio è stato omesso
L’art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97 contiene una disciplina assai variegata in merito alle sanzioni irrogabili in caso di violazioni concernenti i modelli INTRASTAT, specie in merito alle possibilità di regolarizzazione “spontanea” del contribuente.
Sia l’omesso invio degli elenchi sia il loro invio irregolare o inesatto è punito con una sanzione da 516 a 1.032 euro per ciascuno di essi.
Relativamente alle modalità con cui il contribuente può sanare ciò, che prescindono dal ravvedimento operoso, la norma prevede che:
- nell’omessa presentazione del modello, la sanzione è ridotta alla metà (da 258 a 516 euro) se il contribuente provvede all’invio del modello entro i trenta giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco ...
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