Comunicazione delle minusvalenze con ravvedimento
Possibile correggere gli errori commessi nel 2011, con sanzione ridotta di 62,50 euro
Il DL 16/2012 ha soppresso la sanzione “impropria” per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni, rappresentata dall’indeducibilità delle predette componenti negative, sostituendola con una sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (nuovo art. 11, comma 4-bis, del DLgs. 471/97).
L’inserimento della sanzione nel corpo del DLgs. 471/97 fa sì che essa possa beneficiare di tutte le norme generali in materia di sanzioni amministrative; sotto il profilo operativo, l’opzione di maggiore interesse è rappresentata dalla possibilità di beneficiare del ravvedimento (soluzione a suo tempo negata dal Ministero dell’Economia
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