In UNICO vanno segnalati tutti i costi «black list»
L’Agenzia conferma che è obbligatoria l’indicazione separata di tutti i costi che, anche indirettamente, derivano da un’operazione con i paradisi fiscali
Con la circolare n. 35/2012 l’Agenzia delle Entrate ha recepito senza modifiche le risposte rese nel corso della videoconferenza MAP dello scorso 31 maggio sul regime di deducibilità dei costi “black list” previsto dall’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR.
Il quadro che emerge è abbastanza preoccupante, in quanto la circolare ritiene obbligatoria l’indicazione separata di tutti i costi che derivano, in modo diretto o indiretto, da operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. L’esempio che si cita è quello di un bene strumentale acquistato da uno di tali soggetti: per questo bene non occorrerebbe solo segnalare, nel modello UNICO, gli ammortamenti o le eventuali svalutazioni, ma anche le minusvalenze che dovessero
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