«Realizzo controllato» dubbio per le società di persone
L’applicabilità dell’art. 177 comma 2 del TUIR è ancor più problematica se la società che acquisisce la partecipazione conferita è una società semplice
In linea di principio, la fattispecie di scambio di partecipazioni di cui al secondo comma dell’art. 177 del TUIR prevede la presenza di tre soggetti, caratterizzandosi come operazione per effetto della quale un soggetto “A” conferisce partecipazioni in un soggetto “B”, il quale acquisisce il controllo della società scambiata “C”.
Come già sottolineato (si veda “Scambio di partecipazioni «favorito» se transnazionale” del 24 luglio 2012), la norma non statuisce un regime di piena neutralità, bensì considera gli scambi attuati mediante conferimento come atti realizzativi, prevedendo un particolare criterio di determinazione del “valore di realizzo” in capo al conferente; nello specifico, l’emersione di una plusvalenza in capo ...
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