Finanziamento soci senza imposta di registro
La C.T. Prov. Treviso afferma che l’atto di finanziamento stipulato tra soci e società non è soggetto a registrazione se redatto per corrispondenza
Il contratto di finanziamento dei soci a favore della società è soggetto ad IVA, anche se ne risulta esente e, inoltre, se redatto con scrittura privata non autenticata, non sconta l’imposta di registro, neppure in misura fissa, in quanto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Questo è uno dei principi enunciati nella sentenza n. 36/03/12, emessa dalla C.T. Prov. di Treviso (depositata il 7 giugno 2012).
La sentenza è interessante perché esamina alcuni aspetti dell’imposizione indiretta degli atti di finanziamento dei soci a favore della società.
In particolare, nel caso di specie, una società (che era socia di un’altra società con la quale, peraltro, poi, si è fusa) effettuava a favore della società di cui è socia un finanziamento. Nello specifico, tra le due società ...
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