Istanza di adesione «dilatoria» senza sospensione del termine per ricorrere
Se non c’è alcuna volontà di aderire, viene violato l’art. 10 dello Statuto del contribuente in tema di buona fede tra le parti
L’art. 6 del DLgs. 218/97 stabilisce che la presentazione della domanda di accertamento con adesione sospende per un periodo di novanta giorni il termine per il ricorso.
Sull’ambito di applicazione di tale sospensione si è di recente espressa la Corte Costituzionale, che, con la pronuncia 140 del 2011, ha sancito, togliendo ogni dubbio al riguardo, che la sospensione permane anche se le parti non hanno raggiunto un accordo.
Quindi, è ora chiaro che se le parti non trovano un accordo, la sospensione non cessa da quel momento ma continua il suo decorso fino a raggiungere i novanta giorni. Tra l’altro, altrettanto pacifico è che la sospensione da domanda di adesione è cumulabile con il periodo di sospensione feriale.
Vi sono però casi in cui la sospensione del termine non opera,
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