«Stabile organizzazione personale» solo se c’è effettivo potere di rappresentanza
Secondo la C.T. Prov. di Como, occorre provare la disponibilità di una sede fissa d’affari, la conclusione dei contratti e l’esercizio abituale dell’attività
L’Amministrazione finanziaria non può accertare l’esistenza di una “stabile organizzazione personale” di una società svizzera, se non dimostra che il soggetto operante in Italia ha l’effettivo potere di rappresentanza di detta società e lo esercita in via abituale sul territorio dello Stato, attraverso la stipulazione di contratti commerciali. È quanto si desume dalla sentenza della C.T. Prov. di Como n. 66 del 20 giugno 2012. Il percorso motivazionale della pronuncia si incentra sul concetto di stabile organizzazione di cui all’articolo 162 del TUIR. Quest’ultimo non fornisce una descrizione completa delle caratteristiche in presenza delle quali si debba ritenere sussistente la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, ma si limita ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41